Ancora oggi vedo troppe persone tranquille che la loro polizza è impignorabile ed insequestrabile.
L’assicuratore, il promotore finanziario ed il bancario glielo hanno garantito, fatto leggere e verificato che sull’articolo 1923 del codice civile c’è scritto. Quindi che dubbi ci sono ?
Le sentenze hanno ormai da tempo dettagliato che questo è vero SE quel contratto è una vera polizza vita.
Quindi se la polizza ha funzioni realmente previdenziali ed assicurative si può appellare a quell’articolo. Diversa cosa sono e polizze destinate al solo investimento (in genere contengono la parola “LINKED”) che evidentemente non sono in alcun modo protette da un’azione esecutiva o cautelare,
Nelle sentenze che hanno invalidato questa caratteristica ci sono chiari riferimenti a caratteristiche che definiscono queste polizze non interessate dall’articolo 1923, eccole di seguito elencate:
- Permettono il riscatto
- Non garantiscono il capitale
- Hanno versamenti unici o comunque sporadici (non sono prodotte da risparmio ma da un volontario accantonamento di capitali)
- Non hanno prestazioni legate direttamente alla vita dell’assicurato
- Hanno prestazioni legate a strumenti finanziari
Ben inteso che se la sottoscrizione delle polizze è avvenuta attraverso somme illecite, ad esempio frutto di evasione, elusione o atti criminosi la polizza (di qualsiasi genere) non è un forziere inespugnabile.
In rete trovate molti siti che citano le sentenze, in questo post volevo solo riassumere le caratteristiche delle polizze NON coperte da tale tutela.
In un prossimo post affronteremo anche il tema della successione che, se da un lato la polizza può essere utile a ridurre il carico fiscale, dall’altro può essere oggetto di contesa se intacca le quote legittime.